QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE PROFESSIONALE

Di seguito riportiamo le corrette procedure e prassi operative utili alla valutazione dei soggetti formatori richiedenti.

AMMISSIONE ALL‘ITER DI VALUTAZIONE

Può fare richiesta di iscrizione nel Registro Professionale FenImprese in qualità di Formatore della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, tutti coloro che posseggano i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 06 Marzo 2013 e che svolgano attività di docenza nei percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

REQUISITI NECESSARI

Il candidato deve dimostrare di essere in possesso del prerequisito previsto dal D.I. 6/3/2013 ovvero almeno del Diploma di Istruzione Secondario ed il possesso di almeno di uno dei 6 criteri di qualificazione della figura del Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, previsti dal Decreto Interministeriale citato.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Il Comitato Tecnico di Valutazione istituito da FenImprese valuterà l’idoneità del candidato attraverso il seguente iter procedurale:

Verifica documentale, inoltrata dal candidato per mezzo di posta elettronica all’indirizzo e-mail formazione@fenimprese.it e del modello di autocertificazione fornito in allegato al presente documento.

Nel caso in cui vi siano delle incertezze, il presidente della commissione potrà richiedere integrazione o informazioni supplementari al formatore.

VERIFICA DELLE DOCENZE EFFETTUATE PRESSO GLI ENTI FORMATORI COMMITTENTI

Nel caso di necessità la commissione incaricherà un componente affinché contatti telefonicamente il formatore per valutare e verificare la validità dei dati e requisiti presentati.

VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI PRODOTTE CON ESITO DELL’ISTRUTTORIA.

Con esito Positivo la commissione provvede a protocollare la pratica, assegnare il codice di iscrizione, ad inserire il nominativo nel registro dei formatori della sicurezza qualificati.

La segreteria di FenImprese preparerà il certificato personale del formatore e provvederà ad inoltrarlo al formatore.

Con esito Negativo la Commissione interrompe il processo di valutazione informandone il candidato, il quale potrà decidere se risolvere le carenze riscontrate, rifacendo nuovamente richiesta o abbandonare l’iter di qualificazione.

ATTESTATO DI QUALIFICA

Con l’esito positivo della Commissione Tecnica di Valutazione, viene rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale che attesta il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale e rispetta il D.Lgs. 81/2008. L’attestato sarà valevole per tutto il periodo di collaborazione del Formatore a FenImprese.

DURATA DELL’ISCRIZIONE

La durata dell’iscrizione al Registro Nazionale dei Formatori Qualificati è valevole per tutto il periodo di collaborazione del Formatore a FenImprese e decorre dal giorno della prima iscrizione. La validità dell’attestato produrrà i suoi effetti fino a che non perverranno a FenImprese revoche o rinunce e a condizione che il docente sia in regola con gli eventuali contributi annuali di iscrizione al registro se previsti, sia in regola con i percorsi di aggiornamenti previsti dal Decreto Interministeriale, abbia effettuato almeno 24 ore di docenza nel campo della sicurezza sul lavoro e non vi sia un comportamento etico e disciplinare non conforme al Regolamento Comportamentale.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Nel pieno rispetto delle norme di legge e in attuazione del D.I. 06.03.2013 e del D.Lgs. 81 del 2008 l’Iscritto al Registro dovrà frequentare corsi di aggiornamento professionale della durata di 24 ore nell’arco del triennio a partire dalla data della sua iscrizione ed eseguire almeno 24 ore di attività di docenza.

UFFICIO PRESIDENZA NAZIONALE

FENIMPRESE

Allegati

Domanda di Accreditamento